REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

 

(Sentenza n° 502/2003)

 

composta dai signori magistrati :

Dott. Gaetano PELLEGRINO         Presidente    

Dott. Silvio AULISI         Consigliere    

Dott. Enzo ROTOLO         Consigliere    

Dott. Amedeo ROZERA         Consigliere Rel.        

Dott Salvatore NICOLELLA          Consigliere    

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

sul ricorso in appello iscritto al n.16678 del registro di segreteria proposto da C. Maria Giuseppa avverso la sentenza n.1850 del 29 novembre 2001 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Campania;

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli altri documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 17 ottobre 2003, con l'assistenza del Segretario Anna Maria Guidi, il relatore Consigliere dott. Amedeo Rozera e l'Avv. Domenico Bonaiuti,

 

Ritenuto in

FATTO

 

         Con l'impugnata sentenza il Giudice Unico per pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra C. Maria Giuseppa volto ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che aveva provocato il decesso del coniuge MIGNONE Francesco, riconoscendo altresì il diritto agli interessi ed alla rivalutazione da corrispondersi dalla data del decreto ministeriale impugnato e con il limite alla loro cumulabilità di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 quale autenticamente interpretato dall'art. 45, comma sesto, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

         Avverso la sentenza ha proposto appello, con il patrocinio dell'Avv. Domenico Bonaiuti, la C. chiedendo che i predetti benefici accessori vengano riconosciuti senza la limitazione di cui alla richiamata normativa.

         L'Amministrazione non risulta costituita.

         All'odierna pubblica udienza l'Avv. Bonaiuti ha concluso riportandosi all'atto scritto.

 

Considerato in

DIRITTO

 

         L'appello è fondato e va accolto alla luce e nei limiti del più recente indirizzo assunto dalle Sezioni Riunite (sent. n. 10/QM/2002) in sede di risoluzione di questione di massima in ordine al problema della cumulabilità di interessi e rivalutazione.

Detta sentenza, premessa la natura sostanziale e processuale sia dell'art. 5 della L.n.205/2000 che dell'art. 429 cpc, ha stabilito che il comma terzo di quest'ultima norma ( il quale introduce il generale diritto del titolare del trattamento pensionistico, per il caso di ritardata liquidazione dello stesso, a veder riconosciuti, contestualmente alla prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria) si applica a tutti i giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti: la disciplina posta dal combinato disposto degli artt. 16, comma 6 della L. n. 412/1991 e 45, comma 6 sella L.n. 448/1998 risulta, di conseguenza, travolta per l'espresso richiamo operato dall'art. 5 cit. all'unitaria disciplina dettata dalla ricordata norma codicistica, cui soggiacciono anche le pensioni di guerra e quelle militari “tabellari”.

Peraltro, hanno chiarito le Sezioni Riunite che il principio del cumulo tra interessi e rivalutazione non va inteso in senso “integrale”, quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì “parziale”, quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi: ciò ad evitare che l'eventuale riconoscimento degli interessi in aggiunta all'intera rivalutazione possa comportare di fatto un doppio risarcimento, sia pure per profili e con sistemi diversi, dello stesso danno

         Per quanto riguarda il calcolo del cd. “maggior importo” tra interessi e rivalutazione esso va operato, secondo i principi posti dalle Sezioni Riunite, ai sensi del richiamato art. 429 cpc, tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell'indice ISTAT ex art. 150 disp.att.cod.proc.civ. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze decorrenti dal momento di maturazione del diritto pensionistico, fino al soddisfo, salvi i limiti della prescrizione

Sulla base degli esposti principi l'appello deve, pertanto, essere accolto e, per l'effetto, il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione in favore della C. va operato, a modifica della sentenza impugnata, nei termini dianzi esposti.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.

 

P.Q.M

 

La Corte dei conti – Sezione Terza Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da C. Maria Giuseppa avverso la sentenza in epigrafe e, per l'effetto, dispone che gli interessi e rivalutazione ad essa spettanti vanno calcolati secondo i termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2003.

 

IL CONSIGLIERE ESTENSORE         IL PRESIDENTE  

F.to Amedeo Rozera               F.to  Gaetano Pellegrino     

 

Depositata nella segreteria della Sezione il giorno 11 novembre 2003

 

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